Statuto Oltre Generazioni

approvato il 7/12/2022

Art. 1 Denominazione

1.1 Esiste l’Associazione non lucrativa “Oltre Generazioni ETS”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

1.2 L’Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117 (di seguito anche semplicemente “Codice”), dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 Sede e durata 

2.1 L’Associazione ha la sede legale a Peschiera Borromeo (MI). Le variazioni di indirizzo all’interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L’Associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all’estero.

2.3 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopo 

3.1 L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove attività culturali, educative, formative, nell’ottica dell’educazione permanente mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2 In particolare l’Associazione, in via esemplificativa e non tassativa, si propone di:

• promuovere la diffusione di attività culturali, artistiche, ricreati-ve, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e a una completa formazione umana e sociale, con particolare attenzione alle attività teatrali e cinematografiche;

• favorire l’accesso alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura nelle sue molteplici forme, concentrandosi specialmente alle nuove tecnologie comunicative;

• favorire iniziative e contatti fra persone, enti ed associazioni, per valorizzare i linguaggi artistici e le forme espressive, narrative e metaforiche, tradizionali e innovativi, nel loro rapporto con i processi di apprendimento degli adulti, cognitivi ed emozionali, e con la crescita culturale e lo sviluppo delle Persone;

• favorire lo scambio e il dialogo interculturale, tramite in particolare le pratiche educative, formative, artistiche, nonché la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona e dei suoi diritti.

3.3 L’associazione si prefigge di essere una struttura che attivi e promuova iniziative in ambito culturale, e nel campo della formazione manageriale professionale e di servizio, nonché nel campo della formazione continua, anche in collaborazione con altre associazioni, centri ed enti culturali e formativi, pubblici e privati, nazionali ed esteri,  con soggetti istituzionali competenti, e avvalendosi della collaborazione di altri  professionisti (consulenti, formatori, educatori, insegnanti, operatori sociali, ecc.). Particolare attenzione è infatti rivolta al mondo delle organizzazioni e istituzioni, pubbliche e private, del lavoro, della scuola e dell’educazione.

3.4 Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione, in via esemplificativa e non tassativa, potrà svolgere le seguenti attività:

• l’allestimento di spettacoli teatrali, rassegne e festival cinematografici e teatrali, e altri eventi utili al raggiungimento dei propri obiettivi;

• la promozione della pratica teatrale con l’organizzazione di spettacoli teatrali, corsi e stage di aggiornamento, anche nell’ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc.) rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;

• la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante la organizzazione di biblioteche, banche dati, convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

• la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio e approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l’attività teatrale;

• lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche attraverso l’organizzazione di saggi e mostre;

• l’affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;

• la valorizzazione e lo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

• la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particola-re per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;

• aprire e gestire un proprio sito web/blog.

In generale potrà svolgere ogni attività che contribuisca al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

3.5 L’Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati. 

3.6 L’Associazione potrà promuovere e pubblicizzare la propria immagine utilizzando loghi, emblemi, ecc.

3.7 L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale attribuendo al Consiglio direttivo la competenza alla definizione specifica di tali attività. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 6 del Codice e relativi decreti attuativi.

3.8 Per finanziare le attività istituzionali l’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l’erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 7 del Codice e relativi decreti attuativi.

Soci 

Art. 4 Categorie di soci

4.1 Possono essere associati tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private interessate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione e che ne condividono lo spirito e gli ideali.

4.2 Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l’associazione, a mezzo del legale rappresentante.

4.3 L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: soci fondatori e soci ordinari.

4.4 Sono soci fondatori le persone intervenute nell’atto costitutivo di cui verrà tenuta traccia sul sito istituzionale in apposita sezione per ricordare nel tempo chi si è adoperato per la realizzazione iniziale del progetto.

4.5 Sono soci ordinari coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda.

Art. 5 Modalità di ammissione 

5.1 Gli aspiranti soci ordinari devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere la dichiarazione della condivisione delle finalità dell’associazione e l’impegno all’osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

5.2 Il Consiglio Direttivo provvede a rispondere in forma scritta alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, potrà altresì delegare ad un proprio membro il potere di accettare le domande di ammissione direttamente in fase di richiesta.

5.3 Le comunicazioni di diniego o ammissione devono essere recapitate in forma cartacea (lettera, fax) oppure in forma elettronica (posta elettronica).

5.4 L’ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Diritti dei soci 

6.1 Tutti i soci godono del diritto di:

–      elettorato attivo e passivo;

–      frequentare i locali dell’Associazione;

–      partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione;

–      riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;

–      prendere visione degli atti e dei registri dell’Associazione presso la sede sociale;

–      i soci hanno il diritto a vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte in conto dell’Associazione, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall’Assemblea e dal Regolamento interno.

Art. 7 Doveri dei soci 

7.1 Tutti i soci sono tenuti:

– a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;

– al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché delle delibere del Consiglio Direttivo;

7.2 I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa determinata successivamente dal Consiglio Direttivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari decisi dallo stesso.

Art.8 Perdita della qualità di socio 

8.1 La qualità di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni volontarie, espulsione da parte del Consiglio Direttivo.

8.2 In caso di dimissioni volontarie il socio è tenuto a inviare una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

8.3 Il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione di un associato nei casi di gravi comportamenti in contrasto con lo statuto e i principi dell’Associazione, atteggiamenti volutamente volti al danneggiamento dell’Associazione, inosservanza alle delibere e regolamenti associativi, atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti di altri associati. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’associazione.

Art. 9 Sostenitori

9.1 Il Consiglio Direttivo può nominare dei sostenitori dell’Associazione coloro che non potendo partecipare alla vita attiva dell’Associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell’Associazione.

Art. 10 Volontari

10.1 L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

10.2 I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale

sono iscritti in un apposito registro.

10.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.11 Risorse economiche e finanziarie e Patrimonio dell’Associazione

11.1 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

– quote sociali ed eventuali contribuiti straordinari nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea;

– donazioni ed erogazioni liberali;

– lasciti testamentari;

– contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e raccolte pubbliche di fondi;

– entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e da attività diverse;

– ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

11.2 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

11.3 Le entrate dell’Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.4 I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

11.5 L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

11.6 Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Codice, che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Organi dell’Associazione e loro funzionamento

Art. 12 Organi dell’Associazione  

12.1 Gli organi sociali sono:

–       l’Assemblea dei soci;

–       il Consiglio Direttivo;

–       il Presidente.

12.2 Sono organi dell’Associazione anche l’Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del Codice.

Art. 13 Assemblea dei soci 

13.1 L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.

13.2 Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.

13.3 L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

13.4 All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci. 

13.5 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

13.6 Hanno diritto di voto tutti i soci, iscritti all’Associazione da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. 

13.7 L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza dal Vicepresidente dell’Associazione.

13.8 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

13.9 La funzione di Segretario di seduta viene svolta da un socio nominato dal Presidente. Ove necessario il Presidente nomina due scrutatori.

13.10 La convocazione dell’Assemblea generale dovrà avvenire mediante avviso da comunicarsi agli interessati e da affiggersi all’interno della sede legale, almeno otto giorni prima della riunione, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora (sia della prima che della seconda convocazione) e degli argomenti all’ordine del giorno.

13.11 Saranno considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione assembleari e tutte le altre comunicazioni sociali effettuate mediante l’utilizzo di strumenti telematici che contengano tutti gli elementi previsti nel comma precedente: e-mail, sito internet istituzionale, sms etc.

13.12 L’avviso di convocazione può consentire che l’assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l’identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. 

13.13 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario di seduta e se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

13.13 L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.

13.14 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

13.15 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

–      concorre alla definizione degli indirizzi politici e programmatici dell’Associazione;

–      approva il regolamento interno;

–      nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

  • nomina e revoca, quando previsto, l’organo di Controllo e l’Organo di revisione;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • decide sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dall’associazione;

–      esamina e delibera gli argomenti posti all’ordine del giorno;

–      approva il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto di cassa annuale nei casi previsti dalla legislazione vigente, sia consunti che preventivo.

13.16 L’Assemblea dei soci si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci, indirizzata al Consiglio Direttivo. In questo caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

13.17 L’Assemblea delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sull’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

13.18 In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Art. 14 Consiglio Direttivo 

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i soci. La votazione avverrà a scrutinio segreto. I soci potranno esprimere tre preferenze.

14.2 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell’Associazione e segretario.

14.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. 

14.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione

14.5 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

–      perseguire le finalità statutarie e attuare le delibere prese dall’Assemblea dei soci;

–      predisporre il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto di cassa annuale nei casi previsti dalla legislazione vigente, sia consuntivo che preventivo;

–      deliberare in materia di ammissione, decadenza, esclusione del socio;

–      fissare la misura della quota associativa e degli eventuali contributi associativi supplementari;

–      emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;

  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

–      qualsiasi altra facoltà che non sia in virtù di legge e del presente statuto riservata alla competenza dell’Assemblea.

14.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno 2 dei suoi membri.

14.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso, effettuato anche mediante e-mail o sms o fax. Sono considerate tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l’intero Consiglio Direttivo in carica.

14.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantire la massima diffusione.

14.9 Il Consiglio Direttivo si può svolgere con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l’identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. Il Consiglio Direttivo si considera comunque tenuto nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

14.10 Qualora un membro del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio Direttivo con delibera. La decisione è insindacabile.

14.11 In caso di esclusione, dimissioni o recesso dall’Associazione anche di un solo membro del Consiglio Direttivo andranno indette nuove elezioni.

Art.15 Il Presidente

15.1 Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

15.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi.

15.3 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

15.4 In caso di sua assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare mansioni al Vicepresidente.

Art. 16 Il Presidente onorario 

16.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra persone che si sono distinte per particolari meriti personali, professionali, istituzionali.

16.2 La durata della carica è fino a revoca o dimissioni.

15.3 Il Presidente onorario ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi.

16.4 Al Presidente onorario deve essere comunicata la convocazione del Consiglio Direttivo con l’ordine del giorno in discussione.

Art. 17 Organo di controllo 

17.1 L’Organo di controllo è nominato facoltativamente dall’Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 30 del Codice.

17.2 L’organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall’Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell’organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell’Organo di controllo.

17.3 L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

17.4 L’Organo di controllo:

• vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 co. 1 del Codice, la revisione legale dei conti;

• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del Codice, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all’art. 14 del Codice.

17.5 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell’Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 Revisione legale dei conti 

18.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall’Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 31 del Codice.

18.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall’Assemblea all’Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 19 Scioglimento 

19.1 L’Assemblea straordinaria, all’atto dello scioglimento dell’Associazione delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione ad altri enti del Terzo settore previo parere positivo dell’Ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.